Circolare - 11/01/2022 - Prot. n. 605 - Conversione patenti ucraine
OGGETTO: Ucraina. Entrata in vigore ed istruzioni in materia di applicabilità delle disposizioni di cui al nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina sul reciproco riconoscimento in materia di conversione delle patenti di guida, firmato il 20 luglio 2021.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Circolare prot. n. 605 del 11 gennaio 2022
Oggetto: Ucraina. Entrata in vigore ed istruzioni in materia di applicabilità delle disposizioni di cui al nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina sul reciproco riconoscimento in materia di conversione delle patenti di guida, firmato il 20 luglio 2021.
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – D.G. Affari Politici e di Sicurezza – Unità per la Federazione Russa, l’Europa orientale, il Caucaso e l’Asia centrale, ha reso noto che il nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina sul reciproco riconoscimento in materia di conversione delle patenti di guida, firmato il 20 luglio 2021, entrerà in vigore il 24 gennaio 2022 (si rammenta che il precedente Accordo era scaduto il 29 maggio 2021).
L’Accordo ha validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti il giorno 24 gennaio 2027.
1 - Contenuti dell’Accordo
L’ Accordo in oggetto, corredato dell’allegato “Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Istituzioni competenti di cui all’art. 2 dell'Accordo tra Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina e Governo della Repubblica Italiana in materia di reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione”, entrambi redatti solo in lingua italiana, sono allegati alla presente circolare (all. 1).
Solo per gli Uffici della Motorizzazione, nonché per le forze dell’ordine in indirizzo, il medesimo Accordo è inviato nella versione completa degli allegati tecnici necessari per la sua applicazione, fatta eccezione per le immagini dei modelli di patenti di guida italiane. Al riguardo si richiama il principio indicato nella Circolare prot. 17294/23.18.07 del 03.07.2013 per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all’Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli UMC addetti alle procedure di conversione, nonché dalle forze dell’ordine.
I citati allegati tecnici sono denominati:
ALLEGATO I – comprendente il modulo bilingue per lo scambio d’informazioni;
ALLEGATO II – comprendente tre tabelle tecniche per stabilire l’equipollenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due Parti Contraenti;
ALLEGATO III – comprendente l’elenco di modelli di patenti di guida rilasciate in Italia e in Ucraina, da ritenere valide ai fini della conversione, con le immagini degli stessi.
La conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla I Tabella (compresa nell’Allegato II dell’Accordo), che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti ucraine alle categorie di patenti italiane.
In applicazione dell’art. 5 dell’Accordo potranno essere considerate valide ai fini della conversione solo le patenti di guida ucraine redatte sui modelli individuati e accuratamente descritti, nell’elenco “Modelli di patenti di guida ucraine” facente parte dell’Allegato III dell’Accordo, unitamente ai facsimile dei modelli stessi.
In allegato all’istanza di conversione, oltre alla documentazione di rito, dovranno sempre essere prodotte la patente in originale, la fotocopia e la traduzione ufficiale della patente stessa.
Si ricorda che la patente di guida estera non è ritirata all’atto del deposito dell’istanza; presso l’UMC deve esserne trattenuta copia fino alla definizione della procedura di conversione. La patente ucraina in originale è ritirata dall’UMC - per la restituzione alla Rappresentanza diplomatiche e consolari ucraine- all’atto della consegna della patente italiana ottenuta per conversione, come peraltro previsto dall’art. 6 dell’Accordo.
Non si potrà procedere alla consegna della patente di guida italiana nel caso non venga depositata la patente ucraina in originale, anche se esibita in precedenza.
Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di guida estera di cui si chiede la conversione (art. 3 - paragrafo 3 dell’Accordo).
Nel rispetto dell’art. 4 dell’Accordo, si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti ucraine conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia. Inoltre non possono essere convertite patenti ucraine ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.
Appare necessario richiamare l’attenzione sugli articoli 1 e 3, paragrafo 1, lett. a) e b) dell’Accordo ai sensi dei quali il titolare di patente ucraina può chiedere la conversione della patente stessa esclusivamente nel caso in cui, al momento della presentazione dell’istanza:
- la validità amministrativa della patente ucraina non sia scaduta,
- il titolare stesso sia residente in Italia da meno di quattro anni.
In assenza di espressa previsione che chiarisca che, nel caso di acquisizione della residenza in Italia da più di quattro anni, “l’Accordo stesso non trova applicazione”, si ritiene di dover riconfermare le istruzioni già impartite con riferimento all’Accordo scaduto e cioè:
• in presenza di richiedenti con residenza superiore a quattro anni, gli Uffici della Motorizzazione informano opportunamente i medesimi che contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione) viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione (art. 128 del C.d.S.) perché possa sostenere i prescritti esami teorici e pratici;
• detto provvedimento di revisione deve essere opportunamente motivato, con richiamo al predetto art. 3, paragrafo 1, lett. b) dell’Accordo ed emesso con riferimento al numero della patente italiana ottenuta per conversione di quella ucraina.
Si ritiene opportuno segnalare che in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente viene privato dell'abilitazione alla guida, poiché la patente ucraina, dopo la conversione, viene ritirata e restituita all'Autorità di rilascio (art. 6 dell'Accordo) e la patente italiana viene revocata ai sensi dell'art. 130 del Codice della Strada.
Pertanto si suggerisce di far apporre all'utente una firma, per presa visione, in calce ad una dicitura del tipo "Contestualmente alla consegna della patente italiana verrà notificato un provvedimento di revisione di patente ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lett. b), dell'Accordo Italia-Ucraina.
In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata (art. 130, del C.D.S.). La patente ucraina oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all'autorità estera che l'ha emessa (art. 6 dell'Accordo Italia-Ucraina).”.
Tale dicitura può eventualmente essere anche riportata sulla domanda di conversione, ciò per acquisire la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione.
2 – Istruzioni per l’applicazione dell’Accordo
Si invitano codesti UMC ad accettare istanze di conversione soltanto se complete di tutti i documenti prescritti e subito dopo, ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo, di procedere con la richiesta d’informazioni relative alla patente da convertire, avvalendosi del Modulo bilingue previsto all’Allegato I dell’Accordo stesso.
Ovviamente la procedura di conversione non potrà essere definita in assenza della risposta dell’autorità ucraina.
Al fine di agevolare le procedure di competenza di codesti Uffici della Motorizzazione, si trasmette il citato modulo per lo scambio di informazioni anche in formato word.
Il citato Modulo, opportunamente compilato, dovrà essere inviato tramite posta elettronica alle Rappresentanze diplomatiche di seguito specificate, con indicazione delle competenze territoriali.
Ufficio Consolare dell’Ambasciata d’Ucraina in Italia
Via Monte Pramaggiore 13 – 00141 Roma
e-mail: gc_it@mfa.gov.ua
Regioni di competenza: Abruzzo, Lazio Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria;
Consolato Generale d’Ucraina a Milano
Via Ludovico di Breme 11 – 20156 Milano
e-mail: gc_itm@mfa.gov.ua
Regioni di competenza: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto;
Consolato Generale d’Ucraina a Napoli
Via G. Porzio, 4 Centro Direzionale, isola B-3, int. 5-6 - 80143 Napoli
e-mail: gc_itn@mfa.gov.ua
Regioni di competenza: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.
In applicazione dell’art. 6 dell’Accordo, le patenti ucraine convertite in Italia dovranno essere restituite in originale, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, agli indirizzi sopraindicati, sempre nel rispetto delle competenze territoriali.
3 – Informativa sul trattamento dei dati
In allegato alla presente Circolare si trasmette anche l’informativa sul trattamento dei dati personali per l’applicazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina sul reciproco riconoscimento in materia di conversione delle patenti di guida, firmato il 20 luglio 2021.
Codesti UMC acquisiranno una dichiarazione di presa visione dell’informativa e di autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, firmata dal richiedente la conversione di patente ucraina, utilizzando il modello allegato all’informativa stessa.
La medesima informativa è pubblicata sul sito istituzionale unitamente alla presente circolare.
Come di prassi, si allega l’elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia opportunamente aggiornato. Si ricorda che l’aggiornamento dello stesso deve essere effettuato anche nei siti internet dei singoli UMC e DGT.
Ing. Pasquale D’Anzi
Allegati alla circolare prot. n. 605 del 11/01/2022
- Accordo tra il Governo della Republica Italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina.
- Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Istituzioni competenti di cui all’art. 2 dell'Accordo tra Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina e Governo della Repubblica Italiana in materia di reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione.
- Elenco degli stati le cui autorità rilasciano patenti di guida che possono essere convertite in Italia.
- Nota informativa.
Vedi anche: